A partire dal 2 Gennaio è possibile effettuare la dichiarazione annuale dei rifiuti mediante il servizio web UOGA, sarà possibile effettuare la dichiarazione sino al 30 aprile.
Come già da qualche anno, ai fini della registrazione i dati che riguardano la produzione dei rifiuti dovranno essere inviati dalle imprese del territorio in maniera telematica.
Il software permette alle aziende interessate di inviare i dati relativi alla produzione, alla raccolta, al trasporto, dei rifiuti gestiti nell’anno 2017 direttamente all’ente competente.
In base all’Art 27 del Decreto Delegato n. 44 del 2012 e del “Codice Ambientale” i soggetti che devono effettuare la dichiarazione sono: tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti, ovvero le aziende produttive che contano più di 20 dipendenti o che producono anche un solo rifiuto pericoloso indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Il Registro di “Carico Scarico”
(generalmente chi è soggetto alla tenuta dei registri deve effettuare la dichiarazione catastale)
I soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Chi è esonerato dalla comunicazione Web UOGA
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione, oltre alle aziende con meno di 20 dipendenti, anche gli imprenditori agricoli, limitatamente a coloro che hanno prodotto solamente rifiuti non pericolosi; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi in modo occasionale* e saltuario (vedi limitazioni sotto) in centri autorizzati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.
*Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti che “non eccedano i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, non superino il limite massimo di trasporto complessivo di 100 chilogrammi o 100 litri all’anno”.
Dai un occhiata al “Codice Ambientale” – D.D. 44 27 04 12
Per chi avesse necessità di una consulenza in merito o di un aiuto tecnico per tale attività IAM è disponibile a supportarvi, non esitate a contattarci.
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